1 Milione e 800 mila Euro di risarcimento per paralisi cerebrale infantile causata da sofferenza fetale ed encefalopatia

Analisi di un caso trattato con successo dallo studio Legale GRDLEX - Danni da Parto

Lo Studio GRDLex Danni da Parto ha assistito con successo la famiglia di un bambino affetto da gravi danni cerebrali a causa della mancata esecuzione del parto cesareo a fronte di una sera sofferenza fetale rilevabile ore prima del parto dal tracciato cardiotocografico.

L'avv. Stefano Gallo è riuscito ad ottenere dall'assicurazione della struttura sanitaria responsabile un'offerta di risarcimento di 1.800.000,00 euro, che i genitori del bambino si sono detti disposti ad accettare.​

La problematica medica: il monitoraggio e la gestione della sofferenza fetale

L'apporto di sangue ed ossigeno attraverso il cordone ombelicale al bambino non ancora nato può subire, a volte, delle complicazioni che possono determinare nel bambino stesso ipossia (scarsità di ossigeno) e/o ischemia (scarsità di sangue).

Quando il bambino non riceve sufficiente sangue / ossigeno mentre è nell'utero materno si verifica un calo della frequenza cardiaca fetale che è rilevabile attraverso il monitoraggio.

Quando la sofferenza si protrae, le cellule e i tessuti nel corpo, principalmente nel cervello, cominciano a morire provocando lesioni alle cellule del cervello e del cervelletto. Tali lesioni sono denominate encefalopatia ipossico-ischemica. Quando la privazione di ossigeno è prolungata, i danni provocati al cervello diventano gravi e permanenti.

Se il tracciato del monitoraggio è patologico, è pertanto necessario che i sanitari che assistono al parto attuino ogni misura volta a velocizzare la nascita, compreso il parto cesareo d'urgenza, al fine di far respirare il neonato con i suoi polmoni e farlo fuoriuscire dallo stato di sofferenza.

La vicenda clinica del neonato H.D.

La Sig.ra D.T., gestante a termine di gravidanza, viene ricoverata presso una struttura sanitaria pubblica perché in travaglio di parto.

Vengono eseguiti due monitoraggi che risultano perfettamente nella norma ed in cui la frequenza cardiaca fetale si pone tra i 140 e 150 bpm.

Dopo queste registrazioni il cardiotocografo viene applicato, durante la notte, in continuo ma il tracciato che viene registrato presenta solo brevi periodi saltuari di registrazione del battito cui si alternano fasi di diversi minuti di assenza di segnale.

Dopo circa un'ora dall'avvio di tale registrazione continuativa, nel tracciato compaiono tracce brevi indicanti marcate alterazioni della frequenza intervallate da fasi di diversi minuti di completa assenza di battito fetale.

Dopo circa due ore, la registrazione del mostra marcate bradicardie profonde con battito intervallate da fasi di mancanza di segnale.

Nonostante i plurimo episodi di sofferenza fetale, il parto avviane alle 03,25 mediante parto naturale.

Alla nascita il neonato si presenta in condizioni di asfissia gravissima. Si eseguono massaggio cardiaco e ventilazione, ed esame dei gas del sangue del cordone ombelicale (EGA).

Tale ultimo esame riporta un valore Ph talmente basso da risultare illeggibile, in quanto collocato oltre la scala dell’apparecchiatura. L'EGA del neonato in successivi controlli evidenzia un Ph inferiore a 7 con eccesso basi di addirittura di -26,5. In un EGA successivo il Ph è di 7,183 con eccesso basi di -15,3.

La struttura sanitaria in cui si è svolto il parto non ha un reparto di Terapia Intensiva Neonatale (TIN). Dopo le prime cure neonatali il neonato viene perciò trasferito di urgenza in una diversa struttura sanitaria struttura dotata di tale reparto, dove viene sottoposto ad ipotermia terapeutica e rimane degente per circa 45 giorni, data in cui viene trasferito in una ulteriore struttura sanitaria.

Nonostante gli adeguati trattamenti a cui il neonato viene sottoposto dopo il parto, la Risonanza magnetica encefalo eseguita al neonato evidenzia lesioni classificabili come leucoencefalopatia ipossica.

Dalla relazione clinica del reparto di di TIN si rileva grave asfissia neonatale, Encefalopatia ipossico-ischemica, Convulsioni e anemia.

Nei mesi successivi il bambino viene sottoposto a visite Neuropsichiatriche infantili che evidenziano una grave asfissia neonatale.

I genitori del bambino si rivolgevano all'avv. Stefano Gallo al fine di far analizzare il caso e stabilire se fossero presenti i presupposti per l'ottenimento del risarcimento.

L'analisi della pratica e l'individuazione dei presupposti del diritto al risarcimento

Eseguita l'analisi per mezzo di un consulente medico specializzato in ginecologia ed ostetricia ed un consulente specializzato in neonatologia, venivano individuati

  • i profili di censurabilità comportamentale dei sanitari che ebbero in cura la gestante durante il ricovero nella struttura in cui si era svolto il parto, in termini di negligenza (per non aver monitorato correttamente la mamma durante il travaglio e non aver effettuato un parto cesareo d'urgenza)
  • il nesso causale tra detta condotta ed il danno cerebrale occorso al neonato

Quanto al nesso causale, in particolare, emergeva che i dati patologici dell'EGA eseguito sul cordone ombelicale, unitamente alla diagnosi di encefalopatia ipossico ischemica e alla conseguente paralisi cerebrale infantile di tipo tetraparetico, consentivano di collocare l'insulto ipossico-ischemico patito dal neonato nel periodo precedente al parto durante il ricovero della gestante presso la struttura sanitaria del parto.

La trattativa stragiudiziale e l'offerta di risarcimento

Accettato il caso ed ottenuto un formale incarico, l'avv. Stefano Gallo inoltrava alla struttura sanitaria una lettera di diffida e messa in mora in cui chiedeva di risarcire al bambino ed ai suoi genitori i danni alla salute, esistenziali, morali ed economici da essi subiti a causa delle dette condotte mediche censurabili.

Nel corso dell'azione legale così promossa, veniva avviata una trattativa con la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria, nel corso della quale i consulenti medici fiduciari dell'assicurazione tentavano di contrastare la pretesa dei danneggiati attraverso le seguenti argomentazioni difensive:

  1. la gestante presentava dei fattori di rischio durante la gravidanza che potrebbero aver contribuito al danno in un momento precedente all'accesso nella struttura sanitaria
  2. Il tracciato cardiotocografico eseguito nella notte presenta un solo tracciato. Non è certo che tale tracciato corrisponda a quello della frequenza cardiaca del feto, potendo esservi probabilità che il tracciato medesimo sia quello della frequenza cardiaca della mamma
  3. I danni da perdita della capacità di lavoro specifica non possono essere risarciti perché il minore, al momento del danno non aveva ancora acquistato tale capacità

L'avv. Stefano Gallo rispondeva alle dette argomentazioni facendo notare al legale fiduciario della controparte che:

  1. la causa del danno patito dal neonato non poteva essere attribuita, secondo il criterio del più probabile che non, a fattori di rischio presenti in gravidanza, della cui concretizzazione in vere e proprie patologie non risulta, peraltro, la prova, ma doveva essere ricondotta all'arco temporale della nascita, essendoci chiari indici di collocazione dell'insulto patito da neonato al periodo intra-partum.
  2. La scorretta esecuzione del monitoraggio, che nel caso di specie presentava un solo tracciato, trattandosi di fatto di una cardiografia e non, come correttamente avrebbe dovuto essere, di una cardiotocografia, non può determinare (anche sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza della corte di Cassazione) una presunzione di mancanza di colpa medica, bensì, al contrario, determina una presunzione di colpa della struttura sanitaria e di nesso causale.
  3. La giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che il danno da perdita di capacità di lavoro specifica è risarcibile anche nel minore, potendosi presumere che il bambino, crescendo avrebbe acquistato una qualche capacità specifica di lavoro.

All'esito della trattativa veniva offerto un risarcimento per il danno da parto di complessivi 1.800.000,00 euro, che la famiglia del bambino si dichiarava disponibile ad accettare.​

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Se la vicenda del tuo bambino è simile a quella descritta sopra, c'è la possibilità che la struttura sanitaria debba risarcire tutti i conseguenti danni causati al bambino ed alla tua famiglia.

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